ACCORDO DI PARIGI (Traduzione non ufficiale a cura del Ministero dell’Ambiente)
Le Parti del presente Accordo,
In qualità di Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (qui di seguito: “la
Convenzione”),
Conformemente alla Piattaforma di Durban per una Azione Rafforzata istituita con la Decisione 1/CP.17 della
Conferenza delle Parti della Convenzione in occasione della sua diciassettesima sessione,
Nel perseguimento dell’obiettivo della Convenzione, e guidate dai suoi principi, compreso il principio di equità e di
responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali,
Riconoscendo l’esigenza di una risposta efficace e progressiva all’urgente minaccia dei cambiamenti climatici che si
basi sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione,
Riconoscendo altresì le esigenze specifiche e le circostanze speciali delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in
particolare quelle che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come indicato
dalla Convenzione,
Tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche e delle situazioni speciali dei paesi meno sviluppati in materia di
finanziamenti e trasferimento di tecnologia,
Riconoscendo che le Parti possono essere colpite dagli effetti negativi non soltanto dai cambiamenti climatici, ma anche
dall’impatto delle misure adottate per farvi fronte,
Sottolineando il rapporto intrinseco che le azioni, le misure di risposta e l’impatto dei cambiamenti climatici hanno con
l’accesso equo allo sviluppo sostenibile e lo sradicamento della povertà,
Riconoscendo la priorità fondamentale di proteggere la sicurezza alimentare e porre fine alla fame, nonché le particolari
vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli impatti negativi dei cambiamenti climatici,
Tenendo conto degli imperativi di una transizione giusta per la forza lavoro e della creazione di posti di lavoro decorosi
e di qualità, in linea con le priorità di sviluppo definite a livello nazionale.
Riconoscendo che i cambiamenti climatici sono preoccupazione comune dell’umanità, e che le Parti, al momento di
intraprendere azioni volte a contrastarli, rispettino, promuovano e tengano conto dei loro obblighi rispettivi nei
confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei
migranti, dei minori, delle persone con disabilità e dei popoli in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo
sviluppo, all’eguaglianza di genere, all’emancipazione delle donne e all’equità intergenerazionale,
Riconoscendo l’importanza della conservazione e miglioramento, ove opportuno, dei bacini e serbatoi di assorbimento
di gas ad effetto serra, come indicato dalla Convenzione,
Notando l’importanza di assicurare l’integrità di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani, e la
protezione della biodiversità, riconosciuta da alcune culture come la Madre Terra, e notandol’importanza per
alcuni del concetto di “giustizia climatica”, al momento di intraprendere azioni per affrontare i cambiamenti
climatici,
Affermando l’importanza dell’istruzione, della formazione, della consapevolezza e della
partecipazione pubblica, dell’accesso del pubblico all’informazione e della cooperazione a tutti i livelli sui
temi affrontati nel presente Accordo,
Riconoscendo l’importanza di un impegno a tutti i livelli delle autorità pubbliche e dei diversi attori, in linea
con le legislazioni nazionali delle Parti, nell’affrontare i cambiamenti climatici,
Riconoscendo altresì che stili di vita sostenibili e schemi di consumo e produzione sostenibili, con un ruolo
guida iniziale delle Parti che sono paesi sviluppati, svolgono un ruolo importante nell’affrontare i
cambiamenti climatici,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo, si applicano le definizioni contenute nell’Articolo 1 della Convenzione. Inoltre:
1. Per “Convenzione” si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
adottata a New York il 9 maggio 1992.
2. Per “Conferenza delle Parti” si intende la Conferenza delle Parti alla Convenzione.
3. Per “Parte” si intende una Parte del presente Accordo.
Articolo 2
1. Il presente Accordo, nel contribuire all’attuazione della Convenzione, inclusi i suoi obiettivi, mira a
rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile
e degli sforzi volti a sradicare la povertà, anche tramite:
(a) il mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali,
e proseguire l’azione volta a limitare l’aumento di temperatura a
1,5° C rispetto ai livelli pre-industriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo
significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici;
(b) l’aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e
promuovere lo sviluppo resiliente al clima e a basse emissioni di gas ad effetto serra, di modo che non
minacci la produzione alimentare;
(c) il rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas
ad effetto serra e resiliente al clima.
2. Il presente Accordo sarà attuato in modo da riflettere l’equità ed il principio di responsabilità comuni ma
differenziate e rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali .
Articolo 3
Come contributi determinati a livello nazionale alla risposta globale ai cambiamenti climatici, tutte le Parti
intraprendono e comunicano i loro sforzi ambiziosi quali definiti agli Articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 13 al fine di
conseguire lo scopo del presente Accordo, come definito all’Articolo 2. Gli sforzi delle Parti tracceranno, nel
tempo, una progressione, riconoscendo, al contempo, l’esigenza di sostenere le Parti che sono paesi in via di
sviluppo per l’efficace attuazione del presente Accordo.
Articolo 4
1. Per conseguire l’obiettivo di temperatura a lungo termine di cui all’Articolo 2, le Parti tendono a
raggiungere il picco globale di emissioni di gas ad effetto serra al più presto possibile, riconoscendo che ciò
impiegherà maggior tempo per le Parti che sono paesi in via di sviluppo, e ad intraprendere rapide riduzioni
in seguito, in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, così da raggiungere un equilibrio
tra le fonti di emissioni antropogeniche e gli assorbimenti di gas ad effetto serra nella seconda metà del
corrente secolo, su una base di equità, e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a sradicare
la povertà.
2. Ciascuna Parte prepara, comunica e mantiene la sequenza di contributi determinati a livello nazionale che
intende conseguire. Le Parti perseguono misure nazionali di mitigazione, al fine di raggiungere gli obiettivi
dei contributi anzidetti.
3. Ciascun contributo determinato a livello nazionale di una Parte rappresenta una progressione rispetto al
contributo determinato a livello nazionale precedente, e rispecchia la più alta ambizione possibile, che rifletta
le proprie responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze
nazionali.
4. Le Parti che sono paesi sviluppati continuano a svolgere un ruolo guida, prefissando obiettivi assoluti di
riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell’economia. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo
continuano a migliorare i loro sforzi di mitigazione, e sono incoraggiate a intraprendere, con il passare del
tempo, obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori dell’economia, alla luce
delle diverse circostanze nazionali.
5. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo ricevono sostegno per l’attuazione del presente Articolo,
conformemente con gli Articoli 9, 10 e 11, riconoscendo che un maggior supporto alle Parti che sono paesi
in via di sviluppo permetterà che le loro azioni siano maggiormente ambiziose.
6. I paesi meno sviluppati e i Piccoli Stati insulari in via di sviluppo possono preparare e
comunicare strategie, piani e azioni per lo sviluppo di basse emissioni di gas ad effetto serra che riflettano le
loro speciali circostanze.
7. I benefici generali di mitigazione risultanti da misure di adattamento e/o dai piani di
diversificazione economica delle Parti possono contribuire ai risultati di mitigazione ai sensi al presente
Articolo.
8. Nel comunicare i loro contributi determinati a livello nazionale, tutte le Parti forniscono le
informazioni utili per la chiarezza, la trasparenza e la comprensione conformemente alla
decisione 1/CP.21 e ogni altra decisione pertinente della Conferenza delle Parti che agisce come riunione
delle Parti all’Accordo di Parigi.
9. Ciascuna Parte comunica il contributo determinato a livello nazionale ogni cinque anni
conformemente alla decisione 1/CP.21 e a ogni altra decisione pertinente della Conferenza delle Parti che
agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi, e che tiene conto dei risultati del bilancio globale di
cui all’Articolo 14.
10. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi valuta, in occasione
della sua prima sessione, scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.
11. Una Parte può, in ogni momento, aggiustare il proprio contributo determinato a livello nazionale vigente
al fine di migliorare il suo livello di ambizione, conformemente agli orientamenti adottati dalla Conferenza
delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi.
12. I contributi determinati a livello nazionale comunicati dalle Parti sono registrati in un registro
pubblico conservato dal Segretariato.
13. Le Parti sono responsabili dei loro contributi determinati a livello nazionale. Nel calcolare le
emissioni e gli assorbimenti antropogenici che corrispondono ai loro contributi determinati a
livello nazionale, le Parti promuovono l’integrità ambientale, la trasparenza, la precisione, la
completezza, la comparabilità e la coerenza, e assicurano che si evitino doppi conteggi,
conformemente agli orientamenti adottati dalla Conferenza delle Parti che agisce come
riunione delle Parti all’Accordo di Parigi.
14. Nel quadro dei loro contributi determinati a livello nazionale, al momento di riconoscere e
attuare le azioni di mitigazione rispetto alle emissioni e assorbimenti antropogenici, le Parti
tengono conto, ove opportuno, dei metodi esistenti e degli orientamenti adottati in ambito della Convenzione,
alla luce delle disposizioni del paragrafo 13 del presente Articolo.
15. Nell’attuazione del presente Accordo, le Parti tengono conto delle preoccupazioni delle Parti le
cui economie sono le più colpite dall’impatto delle misure di risposta, in particolare quelle
Parti che sono paesi in via di sviluppo.
16. Le Parti, comprese le organizzazioni regionali d’integrazione economica e i loro Stati membri,
i quali abbiano raggiunto un accordo per agire congiuntamente in virtù del paragrafo 2 del presente Articolo,
comunicano al Segretariato i termini di tale accordo, inclusi i livelli di emissioni attribuiti a ciascuna Parte
entro il periodo di tempo rilevante, congiuntamente ai loro contributi
determinati a livello nazionale. Il Segretariato, a sua volta, informa le Parti e i firmatari della
Convenzione dei termini di tale accordo.
17. Ciascuna Parte di tale accordo è responsabile del proprio livello di emissioni quale indicato
nell’accordo di cui al precedente paragrafo 16 , conformemente ai paragrafi 13 e 14 del
presente Articolo e agli Articoli 13 e 15.
18. Laddove le Parti agiscano congiuntamente nell’ambito di, ed insieme a, una organizzazione regionale di
integrazione economica che sia essa stessa Parte al presente Accordo, ciascuno Stato membro di tale
organizzazione regionale di integrazione economica individualmente, e congiuntamente con la
organizzazione regionale di integrazione economica, è responsabile dei propri livelli di emissioni, quali
indicati nell’accordo comunicato conformemente al paragrafo 16 del presente Articolo, e in conformità con i
paragrafi 13 e 14 del presente Articolo e con gli Articoli 13 e 15.
19. Tutte le Parti si adoperano per formulare e comunicare la messa a punto di strategie di lungo
termine a basse emissioni di gas ad effetto serra, tenendo presente l’Articolo 2 e tenendo
conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità, alla luce delle diverse
circostanze nazionali.
Articolo 5
1. Le Parti agiscono per conservare e migliorare, ove opportuno, i bacini di assorbimento e i serbatoi di gas
ad effetto serra come indicato all’Articolo 4, paragrafo 1(d) della Convenzione, comprese le foreste.
2. Le Parti sono incoraggiate ad agire per dare attuazione e sostenere, anche attraverso pagamenti basati sui
risultati, il quadro esistente stabilito nelle decisioni e orientamenti pertinenti già convenuti in virtù della
Convenzione per quanto riguarda: approcci regolatori e incentivi positivi per le attività relative alla
riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, e al ruolo della
conservazione, gestione sostenibile delle foreste e aumento delle riserve di carbonio delle foreste nei paesi in
sviluppo; e approcci regolatori alternativi, quali approcci congiunti di mitigazione e adattamento per la
gestione integrale e sostenibile delle foreste, pur riaffermando l’importanza di incentivare, ove opportuno, i
benefici non in
termini di carbonio associati a tali iniziative.
Articolo 6
1. Le Parti riconoscono che alcune Parti scelgono di cooperare nell’attuazione dei loro contributi
determinati a livello nazionale per accrescere l’ambizione delle loro azioni di mitigazione ed
adattamento e promuovere lo sviluppo sostenibile e l’integrità ambientale.
2. Le Parti, quando si ingaggiano a livello volontario in approcci cooperativi i cui risultati di mitigazione
vengano trasferiti a livello internazionale ai fini del raggiungimento dei loro contributi determinati a livello
nazionale, promuovono lo sviluppo sostenibile ed assicurano la integrità e la trasparenza ambientali, anche in
materia di governance, e applicano un metodo di calcolo rigoroso per garantire, inter alia, che si eviti la
doppia contabilizzazione, in linea con l’orientamento adottato dalla Conferenza delle Parti che agisce come
riunione delle Parti all’Accordo di Parigi.
3. L’utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale per raggiungere i contributi
determinati a livello nazionale in conformità con il presente Accordo, è volontario e autorizzato dalle Parti
che vi partecipano.
4. E’ istituito un meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas ad effetto
serra e promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto l’autorità e la guida della Conferenza delle
Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi, rivolto alle Parti, che possono
scegliere di utilizzarlo. Esso è gestito da un organo designato dalla Conferenza delle Parti che
agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi e che mira a:
(a) promuovere la mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra, allo stesso tempo promuovendo lo
sviluppo sostenibile:
(b) incentivare e facilitare la partecipazione, nella mitigazione delle emissioni di gas ad
effetto serra, di soggetti pubblici e privati autorizzati da una Parte;
(c) contribuire alla riduzione dei livelli di emissione nel Paese ospitante, il quale trae
beneficio dalle attività di mitigazione risultanti in riduzioni di emissioni che possono
anche essere usate da un’altra Parte per ottemperare al proprio contributo determinato a
livello nazionale; e
(d) produrre una complessiva mitigazione delle emissioni globali.
5. Le riduzioni di emissioni che risultino dal meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente
Articolo non vengono usate per dimostrare che la Parte ospitante ha conseguito il suo
contributo determinato a livello nazionale, nel caso esse siano impiegate da un’altra Parte per dimostrare il
conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale.
6. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi garantisce
che una quota dei proventi delle attività di cui al meccanismo menzionato al paragrafo 4 del
presente Articolo, sia impiegata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti che
sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei
cambiamenti climatici, a sostenere i costi dell’adattamento.
7. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi adotta le
regole, le modalità e le procedure del meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente Articolo
in occasione della sua prima sessione.
8. Le Parti riconoscono l’importanza degli approcci non di mercato, integrati, olistici ed
equilibrati che siano messi a loro disposizione per assisterle nella attuazione dei loro
contributi determinati a livello nazionale, nell’ambito dello sviluppo sostenibile e dello sradicamento della
povertà, in modo coordinato ed efficace, anche, inter alia, attraverso mitigazione, adattamento, finanza,
trasferimento di tecnologia e rafforzamento delle capacità, ove opportuno. Tali approcci tendono a:
(a) promuovere l’ambizione di mitigazione e adattamento;
(b) aumentare la partecipazione del settore pubblico e di quello privato nell’attuazione dei
contributi determinati a livello nazionale; e
(c) favorire opportunità di coordinamento tra gli strumenti e i meccanismi
istituzionali pertinenti.
9. E’ definito un quadro generale per gli approcci non di mercato per lo sviluppo sostenibile al fine di
promuovere gli approcci non di mercato di cui al paragrafo 8 del presente Articolo.
Articolo 7
1. Le Parti stabiliscono l’obiettivo globale sull’adattamento, che consiste nel migliorare la
capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti
climatici, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e assicurare una risposta adeguata in
materia di adattamento nell’ambito dell’obiettivo sulla temperatura di cui all’Articolo 2.
2. Le Parti riconoscono che l’adattamento è una sfida globale che riguarda tutti, con dimensioni
locali, sub nazionali, nazionali, regionali e internazionali, e che esso è un elemento chiave della risposta
globale di lungo termine ai cambiamenti climatici per proteggere le popolazioni, i mezzi di sussistenza e gli
ecosistemi, tenendo conto delle esigenze urgenti ed immediate delle Parti che sono paesi in via di sviluppo e
che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
3. Gli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di sviluppo sono riconosciuti, in
conformità con le modalità che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti che agisce come
riunione delle Parti all’Accordo di Parigi, in occasione della sua prima sessione.
4. Le Parti riconoscono che l’attuale esigenza di adattarsi è significativa, e che maggiori livelli di mitigazione
possono ridurre l’esigenza di ulteriori sforzi di adattamento, nonché che maggiori esigenze di adattamento
possono comportare maggiori costi di adattamento.
5. Le Parti riconoscono che l’azione di adattamento deve basarsi su un’impostazione guidata dai
paesi, sensibile all’eguaglianza di genere, partecipativa e pienamente trasparente, che tenga
conto dei gruppi, comunità ed ecosistemi vulnerabili, e che sia basata e ispirata dalle migliori
conoscenze scientifiche disponibili e, laddove appropriato, dalle conoscenze tradizionali, dalle
culture delle popolazioni indigene e dalle culture locali, al fine di integrare l’adattamento, se
del caso, nelle politiche e misure socioeconomiche e ambientali.
6. Le Parti riconoscono l’importanza del sostegno e della cooperazione internazionale a favore
degli sforzi di adattamento e l’importanza di tenere conto delle esigenze delle Parti che sono
paesi in via di sviluppo, in special modo quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti
negativi dei cambiamenti climatici.
7. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di miglioramento dell’azione di
adattamento, tenendo conto del Quadro di Adattamento di Cancún, in particolare per:
(a) scambiare informazioni, buone pratiche, esperienze e lezioni apprese, anche, laddove
appropriato, se queste si riferiscono alla scienza, alla pianificazione, alle politiche e alla
messa in atto di azioni di adattamento;
(b) rafforzare i meccanismi istituzionali, compresi quelli esistenti in virtù della Convenzione
che concorrono all’applicazione del presente Accordo, per facilitare la sintesi delle
informazioni e conoscenze pertinenti, e l’offerta di sostegno e indicazioni tecniche alle Parti;
(c) rafforzare le conoscenze scientifiche sul clima, inclusa la ricerca, la osservazione
sistematica del sistema climatico e sistemi di allerta precoce, in modo da supportare i
servizi metereologici e agevolare la presa di decisioni;
(d) assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo nell’individuare pratiche di
adattamento efficaci, esigenze di adattamento, priorità, sostegno offerto e
ricevuto per azioni e sforzi di adattamento, nonché sfide e lacune, in modo coerente,
così da incoraggiare le buone pratiche;
(e) migliorare l’ efficacia e la durata delle azioni di adattamento.
8. Le organizzazioni e agenzie specializzate delle Nazioni Unite sono incoraggiate a sostenere gli
sforzi delle Parti volti a dare attuazione alle azioni di cui al paragrafo 7 del presente Articolo,
tenendo conto delle disposizioni di cui al paragrafo 5 del presente Articolo.
9. Ciascuna Parte, ove opportuno, si impegna in processi di pianificazione dell’adattamento e nella
attuazione di misure che consistono in particolare nella messa a punto o rafforzamento dei pertinenti piani,
politiche e/o contributi, i quali possono comprendere:
(a) la realizzazione di misure, programmi e/o sforzi di adattamento;
(b) il processo di formulazione e attuazione dei piani di adattamento nazionali;
(c) la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici e la vulnerabilità nei suoi
confronti, al fine di definire azioni prioritarie, determinate a livello nazionale, tenendo
conto delle popolazioni, luoghi ed ecosistemi vulnerabili;
(d) il controllo e la valutazione dei piani, delle politiche, dei programmi e delle azioni di
adattamento e gli insegnamenti che ne derivano; e
(e) una resilienza maggiore dei sistemi socioeconomici e ecologici, anche attraverso la
diversificazione economica e la gestione sostenibile delle risorse naturali.
10. Ciascuna Parte, ove opportuno, presenta ed aggiorna periodicamente una comunicazione
sull’adattamento, che può contenere le priorità, le esigenze di attuazione e di sostegno, i piani e le azioni,
senza creare alcun onere aggiuntivo per le Parti che sono paesi in via di sviluppo.
11. La comunicazione sull’adattamento di cui al paragrafo 10 del presente Articolo ove opportuno, è
presentata e aggiornata periodicamente, come componente, o congiuntamente ad altri comunicati e
documenti, compreso il piano di adattamento nazionale, i contributi determinati a livello nazionale di cui
all’Articolo 3, paragrafo 2 e/o la comunicazione nazionale.
12. La comunicazione sull’adattamento di cui al paragrafo 10 del presente Articolo è registrata in un registro
pubblico custodito dal Segretariato.
13. Un sostegno internazionale rafforzato , su base continua, è messo a diposizione delle Parti che sono
paesi in via di sviluppo per l’attuazione dei paragrafi 7, 9, 10 e 11 del presente Articolo, in conformità con le
disposizioni degli Articoli 9, 10 e 11.
14. Il bilancio globale di cui all’Articolo 14, inter alia:
(a) tiene conto degli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di sviluppo;
(b) sostiene l’attuazione delle misure di adattamento tenendo conto delle comunicazioni sull’adattamento di
cui al paragrafo 10 del presente Articolo;
(c) rivede l’adeguatezza e l’efficacia dell’adattamento e del sostegno offerto per
l’adattamento; e
(d) rivede il progresso complessivo compiuto nel conseguire l’obiettivo globale di
adattamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.
Articolo 8
1. Le Parti riconoscono l’importanza di evitare e ridurre al minimo le perdite e i danni collegati
agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, compresi eventi metereologici estremi e eventi
lenti a manifestarsi, e di porvi rimedio, e riconoscono altresì l’importanza del ruolo dello
sviluppo sostenibile nella riduzione del rischio di perdite e danni.
2. Il Meccanismo Internazionale di Varsavia per le perdite e i danni causati dagli impatti dei
cambiamenti climatici è sottoposto all’autorità e direzione della Conferenza delle Parti che
agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi e può essere migliorato e rafforzato,
come determinato dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti
all’Accordo di Parigi.
3. Le Parti promuovono la comprensione, l’azione e il sostegno, in particolare attraverso il
Meccanismo di Varsavia, ove opportuno, in modo cooperativo e semplificativo, in materia di perdite e dei
danni imputabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
4. In maniera analoga, le aree di cooperazione e semplificazione per migliorare la comprensione,
l’azione e il sostegno riguardano in particolare:
(a) sistemi di allerta precoce;
(b) preparazione alle emergenze;
(c) eventi lenti a manifestarsi;
(d) eventi che possono comportare perdite e danni irreversibili e permanenti;
(e) valutazione e gestione generale del rischio;
(f) strumenti di assicurazione rischi, messa in comune dei rischi climatici e altre soluzioni
assicurative;
(g) perdite non economiche;
(h) resilienza delle comunità, dei mezzi di sussistenza e degli ecosistemi.
5. Il Meccanismo Internazionale di Varsavia collabora con gli organi esistenti e i gruppi di
esperti previsti dall’Accordo, nonché con le organizzazioni e gli organi di esperti pertinenti al
di fuori dello stesso.
Articolo 9
1. Le Parti che sono paesi sviluppati rendono disponibili risorse finanziarie per assistere le Parti che sono
paesi in via di sviluppo sia per la mitigazione che per l’adattamento quale continuazione degli obblighi già
esistenti per loro in virtù della Convenzione.
2. Le altre Parti sono incoraggiate a offrire o continuare a offrire volontariamente tale sostegno.
3. Nell’ambito di uno sforzo globale, le Parti che sono paesi sviluppati continuano a svolgere un ruolo guida
nel mobilitare la finanza per il clima da un’ampia gamma di fonti, strumenti e canali, prendendo atto del
ruolo significativo dei finanziamenti pubblici tramite molteplici
azioni, incluso il sostegno a strategie sviluppate a livello nazionale, e tenendo in conto le esigenze e le
priorità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Tale mobilitazione di finanza per il clima deve
rappresentare un progresso rispetto agli sforzi precedenti.
4. La disponibilità di maggiori risorse finanziarie mira a raggiungere un equilibrio tra adattamento e
mitigazione, alla luce delle strategie sviluppate a livello nazionale, e delle priorità e esigenze delle Parti che
sono paesi in via di sviluppo, in particolare quelli particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei
cambiamenti climatici ed hanno capacità significativamente limitate, quali i paesi meno sviluppati e i Piccoli
Stati insulari in via di sviluppo, prendendo in considerazione l’esigenza di risorse pubbliche e a titolo
gratuito per l’adattamento.
5. Le Parti che sono paesi sviluppati comunicano ogni due anni, a titolo indicativo, le
informazioni sulla quantità e qualità delle risorse di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente Articolo,
compresi se del caso, e se disponibili, i livelli di risorse finanziarie pubbliche previste da
offrire alle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Le altre Parti che offrono risorse sono
incoraggiate a comunicare ogni due anni tali informazioni su base volontaria.
6. Il bilancio globale di cui all’Articolo 14 tiene conto delle informazioni pertinenti comunicate
dalle Parti che sono paesi sviluppati, e/o dagli organi creati in virtù dell’Accordo, relative agli
sforzi compiuti in materia di finanza del clima.
7. Ogni due anni le Parti che sono paesi sviluppati forniscono informazioni trasparenti e coerenti sul sostegno
dato o mobilitato attraverso gli interventi pubblici alle Parti che sono paesi in via di sviluppo,
conformemente alle modalità, procedure e linee guida che la Conferenza delle parti
che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi potrà adottare in occasione della sua prima
sessione, come indicato all’Articolo 13, paragrafo 13. Le altre Parti sono incoraggiate a
fare altrettanto.
8. Il Meccanismo Finanziario della Convenzione, inclusi i suoi uffici operativi, funge da
meccanismo finanziario del presente Accordo.
9. Le istituzioni che concorrono all’applicazione del presente Accordo, incluse le entità del Meccanismo
Finanziario della Convenzione, mirano ad assicurare un accesso efficiente alle risorse finanziarie attraverso
procedure di approvazione semplificate e maggiore prontezza nel supporto alle Parti che sono paesi in via di
sviluppo, in particolare per i paesi meno
sviluppati e i Piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nell’ambito delle loro strategie e piani
nazionali sul clima.
Articolo 10
1. Le Parti condividono una visione a lungo termine sull’importanza di realizzare appieno lo
sviluppo e il trasferimento delle tecnologie al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti
climatici e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.
2. Le Parti, notando l’importanza della tecnologia per l’attuazione delle azioni di mitigazione e
adattamento in virtù del presente Accordo, e riconoscendo gli sforzi compiuti per la diffusione
e il dispiegamento delle tecnologie esistenti, rafforzano le attività di cooperazione in
materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie.
3. Il Meccanismo Tecnologico istituito in virtù della Convenzione serve il presente Accordo.
4. E’ istituito un quadro tecnologico per offrire una guida generale all’attività del
Meccanismo Tecnologico, al fine di promuovere e semplificare attività sempre maggiori nel
campo dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie, così da sostenere l’attuazione del
presente Accordo e perseguire la visione a lungo termine di cui al paragrafo 1 del presente
Articolo.
5. Accelerare, incoraggiare e consentire le innovazioni è essenziale per una risposta globale efficace e a
lungo termine ai cambiamenti climatici, e per promuovere la
crescita economica e lo sviluppo sostenibile. Tale sforzo, se del caso, deve essere sostenuto
anche dal Meccanismo Tecnologico e, attraverso mezzi finanziari, dal Meccanismo
Finanziario della Convenzione, perché si producano iniziative basate sulla collaborazione in
materia di ricerca e sviluppo, e si agevoli l’accesso alla tecnologia, in particolare nelle prime
fasi del ciclo tecnologico, alle Parti che sono paesi in via di sviluppo.
6. Un sostegno, inter alia finanziario, è offerto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo per l’attuazione del
presente Articolo, anche per rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo
e trasferimento delle tecnologie nelle varie fasi del ciclo tecnologico, così da raggiungere un
equilibrio tra il sostegno per la mitigazione e quello per l’adattamento. Il bilancio globale di
cui all’Articolo 14 includerà anche le informazioni disponibili circa gli sforzi connessi al
sostegno allo sviluppo e trasferimento di tecnologie a vantaggio delle Parti che sono paesi in
via di sviluppo.
Articolo 11
1. Il rafforzamento delle capacità di cui al presente Accordo migliora le capacità e abilità delle
Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi con meno capacità, quali i paesi
meno sviluppati, e quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei
cambiamenti climatici, quali i Piccoli Stati insulari in via di sviluppo, a intraprendere azioni
efficaci contro i cambiamenti climatici, tra cui attuare azioni di adattamento e mitigazione, e
agevola lo sviluppo, la diffusione e il dispiegamento della tecnologia, l’accesso alla finanza
per il clima, i pertinenti aspetti dell’istruzione, della formazione e della sensibilizzazione delle
popolazioni, nonché la trasmissione trasparente, tempestiva e precisa delle informazioni.
2. Il rafforzamento delle capacità deve essere sviluppato a livello nazionale, basarsi e rispondere alle
esigenze nazionali, e promuovere il sentimento di appartenenza delle Parti, in particolare le Parti che sono
paesi in via di sviluppo, anche a livello nazionale, subnazionale e locale.
Il rafforzamento delle capacità deve essere guidato dalle esperienze maturate, anche da quelle
derivanti dalle attività di rafforzamento delle capacità intraprese in virtù della Convenzione, e
deve essere un processo efficace e interattivo, partecipativo, trasversale e che tenga conto
dell’eguaglianza di genere.
3. Tutte le Parti cooperano per migliorare le capacità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo
al fine di dare attuazione al presente Accordo. Le Parti che sono paesi sviluppati offrono
maggiore sostegno alle azioni di rafforzamento delle capacità nelle Parti che sono paesi in via
di sviluppo.
4. Tutte le Parti che si adoperano per migliorare le capacità delle Parti che sono paesi in via di
sviluppo a dare attuazione al presente Accordo, anche attraverso iniziative regionali, bilaterali
e multilaterali, comunicano con cadenza regolare tali attività o misure di rafforzamento delle
capacità. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo comunicano con cadenza regolare i
progressi compiuti nel realizzare i piani, politiche, azioni o misure di rafforzamento delle
capacità volte a dare attuazione al presente Accordo.
5. Le attività di rafforzamento delle capacità sono potenziate grazie a meccanismi istituzionali
adeguati per sostenere l’attuazione del presente Accordo, compresi gli adeguati meccanismi
istituzionali stabiliti in virtù della Convenzione che concorrono all’applicazione del presente
Accordo. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi,
in occasione della sua prima sessione, considera e adotta una decisione concernente gli arrangiamenti
istituzionali iniziali per il rafforzamento delle capacità.
Articolo 12
Le Parti cooperano nell’assumere le misure necessarie, ove opportuno, a migliorare l’istruzione, la
formazione, la coscienza e la partecipazione pubblica, e l’accesso del pubblico alle informazioni in materia
di cambiamenti climatici, riconoscendo l’importanza di tali passi per rafforzare le attività portate avanti in
virtù del presente Accordo in materia di cambiamenti climatici.
Articolo 13
1. Al fine di rafforzare la fiducia reciproca e promuovere un’attuazione efficace, è istituito un
quadro di trasparenza rinforzato per l’azione e il supporto, dotato di flessibilità, che tenga conto delle
diverse capacità delle Parti e si basi sull’esperienza collettiva.
2. Il quadro di trasparenza offre flessibilità nell’attuazione delle disposizioni del presente
Articolo a quelle Parti che sono paesi in via di sviluppo che, tenuto conto delle loro capacità, ne abbiano
bisogno. Le modalità, procedure e linee guida di cui al paragrafo 13 del presente Articolo riflettono tale
flessibilità.
3. Il quadro di trasparenza si basa sulle disposizioni in materia di trasparenza previste in virtù
della Convenzione e le rafforza, tenendo conto delle circostanze speciali dei paesi meno
sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e deve essere attuato in modo
semplificato, non intrusivo e non punitivo, che sia rispettoso della sovranità nazionale, e eviti
di imporre oneri eccessivi alle Parti.
4. Le disposizioni relative alla trasparenza previste in virtù della Convenzione, comprese le comunicazioni
nazionali, i rapporti biennali e l’aggiornamento biennale di tali rapporti, la valutazione e revisione
internazionale e la consultazione e analisi internazionale faranno parte dell’esperienza da cui attingere per la
redazione di modalità, procedure e linee guida di cui al paragrafo 13 del presente Articolo.
5. Scopo del quadro per la trasparenza delle azioni è di fornire una comprensione chiara delle misure
riguardanti i cambiamenti climatici alla luce degli obiettivi di cui all’Articolo 2 della Convenzione, in
particolare chiarendo e rintracciando i progressi compiuti nel conseguimento
dei contributi determinati a livello nazionale da ciascuna Parte, come indicato all’Articolo 4, e
le misure di adattamento introdotte conformemente all’Articolo 7, comprese le buone pratiche,
le priorità, le necessità e le lacune, da far confluire nel bilancio globale di cui all’Articolo 14.
6. Scopo del quadro per la trasparenza del sostegno è di fornire una comprensione chiara sul sostegno
fornito e ricevuto da ciascuna Parte interessata nell’ambito delle azioni relative ai cambiamenti climatici
intraprese in virtù degli Articoli 4, 7, 9, 10 e 11 e, nella misura del possibile, di offrire un’immagine
complessiva dell’insieme del sostegno offerto, da far confluire nel
bilancio globale di cui all’Articolo 14.
7. Ciascuna Parte fornisce a intervalli regolari le seguenti informazioni:
(a) un inventario nazionale delle fonti e degli assorbimenti delle emissioni antropogeniche di gas ad effetto
serra, redatta ricorrendo alle migliori metodologie riconosciute dal Gruppo Intergovernativo sui
Cambiamenti Climatici e accettate dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti
all’Accordo di Parigi;
(b) le informazioni necessarie a rintracciare i progressi compiuti nel dare attuazione e
conseguire il proprio contributo determinato a livello nazionale ai sensi dell’Articolo 4.
8. Ciascuna Parte può altresì fornire, ove opportuno, le informazioni relative agli impatti dei cambiamenti
climatici e all’adattamentoai sensi dell’Articolo 7.
9. Le Parti che sono paesi sviluppati forniscono informazioni, e le altre Parti che offrono
sostegno possono fare altrettanto, in merito ai trasferimenti finanziari e di tecnologia e al
sostegno in materia di rafforzamento delle capacità fornito alle Parti che sono paesi in via di
sviluppo conformemente agli Articoli 9, 10 e 11.
10. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo possono fornire informazioni in merito ai
trasferimenti finanziari e di tecnologia e al sostegno in materia di rafforzamento delle capacità
di cui hanno bisogno o che hanno ricevuto in virtù degli Articoli 9, 10 e 11.
11. Le informazioni fornite da ciascuna Parte ai sensi dei paragrafi 7 e 9 del presente Articolo
sono sottoposte ad un esame tecnico condotto da esperti, conformemente alla decisione
1/CP.21. Per quelle Parti che sono paesi in via di sviluppo e che, alla luce delle loro capacità,
ne hanno bisogno, il processo di revisione comprende anche l’assistenza nell’identificazione
delle esigenze di rafforzamento delle capacità. Inoltre, ciascuna Parte partecipa ad un esame
multilaterale e facilitativo dei progressi compiuti conformemente
all’Articolo 9, della loro relativa attuazione e del conseguimento del proprio contributo
determinato a livello nazionale.
12. L’esame tecnico da parte degli esperti, di cui al presente paragrafo, verte sul sostegno fornito
dalla Parte interessata, laddove rilevante, nonché sull’attuazione e conseguimento del proprio
contributo determinato a livello nazionale. L’esame mette in luce i settori suscettibili di
miglioramento per la Parte interessata, e verifica che le informazioni trasmesse siano conformi
alle modalità, procedure e linee direttrici di cui al paragrafo 13 del presente Articolo, tenuto
conto della flessibilità accordata alla Parte interessata conformemente al paragrafo 2 del
presente Articolo. L’esame presta particolare attenzione alle rispettive capacità e circostanzenazionali delle
Parti che sono paesi in via di sviluppo.
13. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti
all’Accordo di Parigi, basandosi sull’esperienza derivata dalle disposizioni relative alla
trasparenza previste dalla Convenzione, e precisando le disposizioni del presente Articolo,
adotta modalità, procedure e linee guida comuni, ove opportuno, ai fini della trasparenza delle azioni e del
sostegno.
14. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è fornito un sostegno ai paesi in via di sviluppo.
15. Analogamente, è fornito un sostegno continuativo per rafforzare le capacità in materia di trasparenza
delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.
Articolo 14
1. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi verifica
periodicamente l’attuazione del presente Accordo al fine di valutare i progressi collettivi
compiuti verso la realizzazione dello scopo del presente Accordo e dei suoi obiettivi a lungo
termine (qui di seguito “bilancio globale”). Tale verifica è comprensiva e facilitativa, considera mitigazione,
adattamento e mezzi di attuazione e sostegno, e tiene altresì conto dell’equità e delle migliori conoscenze
scientifiche a disposizione.
2. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi tiene il suo primo
bilancio globale nel 2023 e, periodicamente, ogni cinque anni successivi, tranne che stabilisca diversamente.
3. Il bilancio globale offre indicazioni alle Parti per aggiornare e migliorare, in maniera
determinata a livello nazionale, le misure e il sostegno conformi alle disposizioni pertinenti del
presente Accordo, oltre che il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di
azioni per il clima.
Articolo 15
1. E’ istituito un meccanismo per facilitare l’attuazione e promuovere il rispetto delle
disposizioni del presente Accordo.
2. Il meccanismo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo è costituito da un comitato composto di esperti,
ha natura e funzione facilitativa , e opera in modo trasparente, non antagonistico e non punitivo. Il comitato
presta particolare attenzione alle rispettive capacità e circostanze nazionali delle Parti.
3. Il comitato opera secondo le modalità e le procedure adottate dalla Conferenza delle Parti che agisce come
riunione delle Parti
all’Accordo di Parigi in occasione della sua prima sessione e riferisce annualmente alla Conferenza delle
Parti che agisce come riunione della Parti all’Accordo di Parigi.
Articolo 16
1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agisce come riunione delle
Parti al presente Accordo.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Accordo possono partecipare in qualità di
osservatori ai lavori di qualsiasi sessione della Conferenza delle Parti che agisce
come riunione delle Parti al presente Accordo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come
riunione delle Parti al presente Accordo, le decisioni adottate in virtù del presente Accordo
sono adottate esclusivamente da chi sia Parte dello stesso.
3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti al presente Accordo, il
membro dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte alla
Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Accordo, è sostituito da un
ulteriore membro da eleggersi da e tra le Parti del presente Accordo.
4. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell’Accordo di Parigi verifica a
intervalli regolari l’attuazione del presente Accordo e adotta, nell’ambito del suo mandato, le
decisioni necessarie a promuoverne l’effettiva attuazione. Essa adempie alle funzioni che le
sono assegnate dal presente Accordo e:
(a) istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all’attuazione del presente Accordo; e
(b) esercita ogni altra funzione sia necessaria per l’attuazione del presente Accordo.
5. Le regole di procedure della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate in virtù della
Convenzione si applicano, mutatis mutandis, ai sensi del presente Accordo, tranne che se deciso altrimenti,
per consenso, dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell’Accordo di Parigi.
6. La prima sessione della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti
dell’Accordo di Parigi è convocata dal segretariato unitamente alla prima sessione della
Conferenza delle Parti, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. Le successive sessioni
ordinarie della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell’Accordo di
Parigi saranno convocate in coincidenza con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti,
tranne che se deciso altrimenti dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle
Parti dell’Accordo di Parigi.
7. Sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti
dell’Accordo di Parigi sono convocate in ogni altra data quale ritenuta necessaria dalla
Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell’Accordo di Parigi , o dietro
richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi dalla trasmissione di tale
richiesta a tutte le Parti a cura del segretariato, la stessa sia sostenuta da almeno un terzo delle
Parti.
8. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia Internazionale
per l’Energia Atomica, nonché uno Stato che di esse sia membro o ne sia osservatore, e che
non sia parte alla Convenzione, possono essere rappresentati in qualità di osservatori alle
sessioni della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell’Accordo di
Parigi. Organi o agenzie, nazionali o internazionali, governativi o non governativi, competenti nelle materie
di cui al presente Accordo e che abbiano trasmesso al segretariato il loro interesse a partecipare in qualità di
osservatori a una sessione della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell’Accordo di
Parigi possono esservi ammessi, a meno che almeno un terzo delle Parti faccia obiezione. L’ammissione e
partecipazione di osservatori è soggetta alle regole e procedure di cui al paragrafo 5 del presente Articolo.
Articolo 17
1. Il segretariato istituito in virtù dell’Articolo 8 della Convenzione esercita anche le funzioni
di segretariato del presente Accordo.
2. L’Articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione sulle funzioni del segretariato, e l’Articolo 8,
paragrafo 3, della Convenzione, sulle disposizioni relative al funzionamento del segretariato si
applicano, mutatis mutandis al presente Accordo. Il segretariato, inoltre, esercita le funzioni
che gli sono assegnate in virtù del presente Accordo e dalla Conferenza delle Parti che agisce
come riunione delle Parti dell’Accordo di Parigi
Articolo 18
1. L’Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e l’Organo sussidiario di attuazione
istituiti in virtù degli Articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano, rispettivamente, le
funzioni di Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e Organo sussidiario di
attuazione del presente Accordo. Le disposizioni della Convenzione riguardanti il
funzionamento di questi due organi si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo. Le
sessioni delle riunioni dell’Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell’Organo
sussidiario di attuazione sono convocate congiuntamente alle riunioni, rispettivamente,
dell’Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell’Organo sussidiario di
attuazione.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Accordo possono partecipare in
qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione degli organi sussidiari. Quando gli organi
sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente Accordo, le decisioni assunte in virtù
del presente Accordo sono assunte esclusivamente dalle Parti al presente Accordo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli Articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro
funzioni nei confronti di materie che riguardano il presente Accordo, i membri dell’ufficio di
presidenza di detti organi sussidiari che rappresentano una Parte della Convenzione che, in quel
momento, non sia Parte del presente Accordo, sono sostituiti da ulteriori membri eletti da e tra
le Parti del presente Accordo.
Articolo 19
1. Gli organi sussidiari o altri meccanismi istituzionali istituiti dalla Convenzione o che ne
dipendano, diversi da quelli menzionati dal presente Accordo, operano per il presente Accordo
dietro decisione in tal senso della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti
dell’Accordo di Parigi. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti
dell’Accordo di Parigi specifica le funzioni da esercitarsi da parte dell’organo sussidiario o meccanismo
anzidetto.
2. La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell’Accordo di Parigi può
impartire ulteriori istruzioni a detti organi sussidiari o meccanismi istituzionali.
Articolo 20
1. Il presente Accordo è aperto alla firma e soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da
parte degli Stati e delle organizzazioni regionali d’integrazione economica che sono Parti della
Convenzione. Esso è aperto alla firma presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New
York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017. In seguito, il presente Accordo sarà aperto
all’adesione dal primo giorno successivo alla data in cui è stato chiuso alla firma. Gli
strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il
Depositario.
2. Un’organizzazione regionale di integrazione economica che divenga Parte del presente
Accordo, senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia parte, deve rispettare tutti gli obblighi
derivanti dal presente Accordo. In caso di organizzazioni regionali di integrazione economica
in cui uno o più Stati membri siano Parte all’Accordo, l’organizzazione ed i suoi Stati membri
si accordano sulle rispettive responsabilità per l’assolvimento degli obblighi loro derivanti in
virtù del presente Accordo. In tali casi, l’organizzazione e lo Stato membro non hanno diritto
ad esercitare diritti ai sensi del presente Accordo in modo concorrenziale.
3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni
regionali d’integrazione economica dichiarano l’estensione delle loro competenze nei
confronti delle materie regolate dal presente Accordo. Tali organizzazioni informano altresì il
Depositario, il quale a sua volta ne informa le Parti, in merito ad ogni modifica sostanziale
nell’estensione delle loro competenze.
Articolo 21
1. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55
Parti alla Convenzione, che rappresentino almeno uno stimato 55 per cento del totale delle
emissioni di gas ad effetto serra globali, hanno depositato i loro strumenti di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione.
2. Esclusivamente per i fini limitati del paragrafo 1 del presente articolo, per “il totale delle
emissioni di gas ad effetto serra globali” si intende la quantità più aggiornata comunicata alla
data o prima della data dell’adozione del presente Accordo dalle Parti della Convenzione.
3. Per ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica che ratifica, accetta o
approva il presente Accordo, o vi accede dopo che le condizioni di cui al paragrafo 1 del
presente Articolo per la sua entrata in vigore sono state soddisfatte, il presente Accordo entrerà
in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato o
organizzazione regionale di integrazione economica del suo strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente Articolo, lo strumento depositato da un’organizzazione
regionale di integrazione economica non è aggiunto al numero di quelli depositati dai suoi
Stati membri.
Articolo 22
Le disposizioni dell’Articolo 15 della Convenzione relative all’adozione di emendamenti alla
Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo.
Articolo 23
1. Le disposizioni dell’Articolo 16 della Convenzione relative all’adozione e emendamento di
allegati alla Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo.
2. Gli allegati al presente Accordo ne formano parte integrante, salvo che non sia espressamente
previsto altrimenti; ogni riferimento al presente Accordo s’intende allo stesso tempo come
riferimento agli allegati di cui sopra. Tali allegati possono essere solamente liste, moduli e
ogni altro materiale di natura descrittiva che abbia carattere scientifico, tecnico, procedurale o
amministrativo.
Articolo 24
Le disposizioni dell’Articolo 14 della Convenzione sulla composizione delle controversie, si
applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo.
Articolo 25
1. Ciascuna Parte ha un voto, fatto salvo il disposto del successivo paragrafo 2.
2. Le organizzazioni regionali d’integrazione economica esercitano il diritto di voto, nei settori di
loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti al
presente Accordo. Tale organizzazione non esercita il diritto di voto se uno dei suoi Stati
membri esercita il suo diritto e viceversa.
Articolo 26
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario del presente
Accordo.
Articolo 27
Non sono ammesse riserve al presente Accordo.
Articolo 28
1. Tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo per una Parte, detta Parte può in
qualsiasi momento denunciare l’Accordo inviando notifica scritta al Depositario.
2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il Depositario ha
ricevuto notifica della denuncia ovvero in una data successiva specificata nella notifica di
denuncia.
3. La Parte che denuncia la Convenzione denuncia implicitamente anche il presente Accordo.
Articolo 29
L’originale del presente Accordo, i cui testi in lingua araba, in lingua cinese, in lingua inglese, in
lingua francese, in lingua russa e in lingua spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il
Segretario Generale delle Nazioni Unite.
FATTO a Parigi, il dodici dicembre duemilaquindici.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente Accordo.